Statuto
Atto costitutivo e statuto dell'associazione culturale Centro Boschivo Italia
Di seguito è pubblicato il testo dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione. Per la versione originale autenticata, consultare il documento PDF.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA
"CENTRO BOSCHIVO ITALIA"
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata "CENTRO BOSCHIVO
ITALIA" con sede in Vitorchiano (VT) — Via Gramignana snc, essa é retta dal presente
statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2) L'Associazione é senza fini di lucro e si propone di promuovere e diffondere il
proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura
ricreativa, culturale, ludico-sportiva, turistica, didattica, sociale ed assistenziale, per dare
momenti di impegno sociale ¢ civile anche tramite l'ideazione, la realizzazione e gestione
di parchi tematici, siti di interesse culturale, archeologico e centri creativi di ogni tipo. La
durata dell'Associazione é illimitata.
Articolo 3) L'associazione potra svolgere qualsiasi attivita ritenga utile e/o necessaria al
perseguimento degli scopi istituzionali ed in particolare potra:
- predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimenti di attivita e
servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere la ricerca, la tutela e la gestione dei siti di interesse archeolagico,
| monumentale, paesaggistico, ambientale ed artistico, anche in collaborazione con tutte gli
enti ed associazioni che perseguono lo stesso scopo;
> avanzare proposte agli enti pubblici per una adeguata programmazione culturale,
turistica e delle manifestazioni inerenti le tradizioni del territorio;
~ promuovere attivita extrascolastiche a supporto delle famiglie e delle scuole di
insegnamento di attivita artistiche e culturali:
- promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, stage, corsi di formazione, incontri
e servizi per diffondere le attivita nei settori cultura, ambiente, ricreativo, sport
dilettantistico, formazione extrascolastica, enogastronomica, turistico ed editoriale;
~ promuovere e diffondere i temi ambientali e il rispetto del territorio;
- organizzare iniziative, servizi, attivita culturali, promozione sociale, turismo sociale,
attivita ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei
soci;
Articolo 4) Il numero dei soci é illimitato.
All'‘Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni
godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.
La qualifica di socio da diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie e
di partecipare alle attivita organizzate dall''Associazione stessa con le modalita stabilite di
volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5) Per essere ammessi a socio 6 necessario presentare domanda di ammissione
al Consiglio Direttivo 0 alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di
attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali:
Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio
Direttivo dell'Associazione, da diritto a ricevere, anche immediatamente, la tessera
sociale.
)
Nel caso la domanda venga respinta I'interessato potra presentare ricorso sul quale si
pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate
per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono soci tutti coloro che partecipano
alle attivita sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte
dell''Associazione, in qualita di soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un
unico socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle assemblee
sociali.
La validita della qualita di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della
domanda di ammissione, é subordinata all'accoglimento della domanda stessa da.parte
del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita
assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda
stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; La mancata accettazione o, per
meglio dire espulsione del Socio, ێ ammesso appello all'assemblea dei Soci. Nel caso di
domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall'esercente la potesta parentale.
Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare
né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 7) | soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale annuale di iscrizione.
"al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali in funzione alla partecipazione ad
attivita istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attivita organizzate,
potendo cosi contribuire al finanziamento vitale delle attivita stesse.
~all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 8) | soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- per dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o
alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza
giustificato motivo;
- per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovra essere ratificato, alla prima occasione,
dall'Assemblea ordinaria. L'associato radiato non pud essere pili rlammesso ad eccezione
dei soci radiati per morosita, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando
una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sara deliberata dalla prima
assemblea dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 9) Il patrimonio sociale é indivisibile ed é costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprieta dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e
contributi associativi, proventi derivanti dalle attivita organizzate dall'Associazione;
~ da eventuali fondi di riserva.
All'Associazione é vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.
Articolo 10) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili
in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 11) Il rendiconto economico comprende |'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
\l rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo
corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
Articolo 12) Il residuo attivo del rendiconto dovra essere reinvestito nell'associazione
stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni
mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, © utilizzato nei termini previsti dalle
leggi.in vigore in materia. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
0 aVanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo;¢he la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ASSEMBLEA
Articolo 13) Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessita per la
delibera di quanto sotto esposto:
- approva le linee generali del programma di attivita per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e |'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra minimo 8 giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati.
L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il
30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per
la discussione sull'attivita svolta e per la programmazione delle attivita future.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei
regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Articolo 14) L''Assemblea straordinaria 6 convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi
necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno meta dei soci.
L'Assemblea dovra avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 15) In prima convocazione |'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é
regolarmente costituita con la presenza di meta pili uno dei soci; in seconda convocazione
\'‘Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Articolo 16) Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria.
|.o scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci,
avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del
Consiglio Direttivo previsto dalla statuto e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei
membri del Consiglio mancanti; in questo caso I'Associazione é costretta a cessare in
quanto viene a mancare |'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione
delle attivita istituzionali.
Articolo 17) Le votazioni possono awvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla
volazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio.
Articolo 18) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é presieduta da un Presidente
nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su
apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19) Il Consiglio Direttivo € composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci
Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio
ambito, nomina il Presidente e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine
all'attivita svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E'
rlofiesciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi
t somponenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e
sarahio rimborsate solo le spese inerenti I'espletamento dell'incarico. I! Consiglio Direttivo
rimeine In carica tre anni e i suoi component sono rieleggibili o tacitamente ed
aulomaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni
vorranno adottate a maggioranza. In caso di parita prevarra il voto del Presidente.
Nol caso in cui uno o pitt dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtU di
proprie competenze specifiche, a svolgere attivita professionale a favore
doll'Associazione, dovra essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo
rostando che nulla potra essere riconosciuto a fronte dell'attivita di consigliere svolta.
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e
straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la meta piu
uno dei consiglieri;
Articolo 21) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
rodigere i programmi di attivita sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
«pprovate dall'assemblea dei soci;
redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l''Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
rodigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivita;
adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i
Hock;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi soci, qualora si verifichi tale necessita;
- favorire la partecipazione dei soci all'attivita dell'Associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo pud avvalersi di responsabili di
commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 22) Il Presidente rappresenta |'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in
giudizio.
ll Presidente ha la responsabilita generale della conduzione e del buon andamento degli
affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano |'Associazione
sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione
delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. I! Presidente pud delegare ad
uno o piu consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il
Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso
viene sostituito dal componente piu anziano del Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 23) In caso di scioglimento |'Assemblea delibera sulla destinazione del Patrimonio residuo (se presente), dedotte le passivita (debiti residui ed obbligazioni varie
"seit capo all'Associazione), a favore di altra associazione con finalita analoghe o ai fini di
pubblica utilita, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge
23/12/1996 n.662.
~ DISPOSIZIONI FINALI
>: Articolo 25) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i soci si
impegnano a non aderire ad altra autorita oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella
giudiziaria.
Articolo 25) Per tutto quanto non é previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di
legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle
associazioni.
Letto, confermato, sottoscritte. Q8/04,/2otS8._,
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